La fase stragiudiziale
La diffida e la trattativa sono il primo strumento di tutela: una lettera di diffida redatta con precisione costituisce in mora la controparte, interrompe la prescrizione e apre un confronto che, in una parte significativa dei casi, conduce a una definizione senza giudizio, con tempi e oneri sensibilmente inferiori.
Un caso ben impostato in sede stragiudiziale è anche un caso pronto per il giudizio, se la trattativa non approda a un risultato adeguato.
Condizioni di procedibilità
Per numerose materie la legge subordina l'accesso al giudice al previo esperimento di una procedura di composizione:
- la mediazione obbligatoria (d.lgs. n. 28/2010), prevista, fra l'altro, per condominio, diritti reali, locazione, comodato, successioni, contratti bancari, finanziari e assicurativi;
- la negoziazione assistita, richiesta in particolare per le domande di pagamento entro determinati importi e per il risarcimento del danno da circolazione stradale.
L'omissione di questi passaggi rende la domanda improcedibile: la scelta e la conduzione della procedura corretta fanno parte dell'impostazione del caso.
Recupero crediti
Quando il credito è fondato su prova scritta, lo strumento tipico è il ricorso per decreto ingiuntivo (art. 633 ss. c.p.c.): il giudice ingiunge il pagamento senza previo contraddittorio, e nei casi previsti dalla legge il decreto è munito di provvisoria esecutorietà, che consente di procedere a esecuzione forzata senza attendere l'esito dell'eventuale opposizione. In difetto di opposizione nei termini, il decreto diviene definitivo.
Ottenuto il titolo esecutivo — decreto ingiuntivo, sentenza o titolo stragiudiziale previsto dalla legge — lo Studio assiste il creditore nell'intero percorso dell'esecuzione: notifica di titolo e precetto, ricerca telematica dei beni da pignorare, pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi, fino all'assegnazione o alla distribuzione del ricavato.
Locazioni e condominio
Per la morosità del conduttore l'ordinamento prevede il procedimento di intimazione di sfratto, che consente di ottenere in tempi contenuti la risoluzione del contratto, il rilascio dell'immobile e l'ingiunzione per i canoni scaduti. In materia condominiale, l'impugnazione delle delibere assembleari è soggetta a termini brevi — trenta giorni per le delibere annullabili, decorrenti dalla deliberazione per i dissenzienti e gli astenuti, dalla comunicazione per gli assenti — oltre che alla condizione di procedibilità della mediazione.
Responsabilità e risarcimento del danno
La responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) sorge dall'inadempimento di un'obbligazione; quella extracontrattuale (art. 2043 c.c.) dal fatto illecito che cagiona ad altri un danno ingiusto. In entrambi i casi il risarcimento copre il danno alle cose e il danno alla persona, nelle componenti patrimoniali e non patrimoniali, secondo i criteri di legge e quelli elaborati dalla giurisprudenza. La prova del danno — documentazione sanitaria, di spesa, testimoniale — va costruita per tempo.
Esecuzioni forzate e opposizioni
Chi riceve un decreto ingiuntivo, un atto di precetto o un pignoramento dispone di termini strettissimi — 40 giorni per opporsi al decreto ingiuntivo, 20 giorni per l'opposizione agli atti esecutivi — e chi ha ottenuto un titolo deve farlo valere con lo strumento giusto. La materia è trattata nella pagina dedicata: Esecuzioni forzate e opposizioni →
Sanzioni amministrative
Verbali di accertamento e ordinanze-ingiunzione — sanzioni stradali comprese — sono opponibili davanti all'autorità giudiziaria secondo i riti disciplinati dal d.lgs. n. 150/2011. I termini variano a seconda del tipo di atto e del rimedio prescelto, e sono in ogni caso brevi: la data di notifica è il dato da cui muovere.
Come procede lo Studio
Esame dei documenti e inquadramento giuridico del caso, diffida e trattativa, esperimento delle condizioni di procedibilità e, ove necessario, giudizio, fino all'esecuzione del titolo ottenuto; per chi subisce l'esecuzione, verifica immediata dell'atto e dei termini e individuazione del rimedio esperibile.